STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“Staffordshire Bull Terrier Sporting Club Italia”
Art. 1 – Costituzione, Sede e Durata
È costituita l’Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, senza finalità di lucro, che assume la denominazione di “A.S. Dilettantistica Staffordshire Bull Terrier Sporting Club Italia”. L’Associazione ha sede legale ed operativa a Piacenza (PC). L’Associazione opera principalmente nel territorio italiano ma potrà comunque esplicare la propria attività anche a livello internazionale. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura. L’Associazione potrà distinguersi con un proprio marchio ed usare la denominazione abbreviata “SBTSCI”, verrà così denominata nel presente Statuto. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Art 2 – Natura e Scopi
L’Associazione è affiliata al Centro Sportivo Educativo Nazionale – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di Promozione Sociale le cui Finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto e ai regolamenti di CSEN. L’Associazione intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nel settore della cinofilia per la razza canina denominata Staffordshire Bull Terrier. In particolare l’Associazione potrà svolgere le seguente attività:
a) Studiare, sviluppare e svolgere pratiche sportive volte alla verifica dei requisiti fisici e caratteriali della razza Staffordshire Bull Terrier, in relazione alle quali tale razza risulta particolarmente idonea;
b) Promuovere e divulgare criteri basati sulla salute e sulle performances sportive per la gestione, selezione ed allevamento della razza Staffordshire Bull Terrier;
c) Propaganda, studio, divulgazione, incremento, miglioramento genetico, caratteriale, morfologico e sanitario della razza Staffordshire Bull Terrier;
d) Migliorare l’immagine pubblica della razza evidenziandone sia le qualità atletiche che l’elevata socievolezza con l’uomo prendendo le distanze da qualsiasi attività illecita;
e) Creare momenti conviviali nei quali poter diffondere il rispetto per gli animali e la loro corretta gestione;
f) Assistere, nei limiti delle proprie possibilità, i propri associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
g) Associazione e/o affiliazione e/o partecipazione ad ogni altro Ente o Associazione nazionale o internazionale avente scopi sociali e finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
h) Conferire il titolo di affiliazione alle associazioni aventi scopi sociali e finalità analoghe che ne faranno esplicita richiesta.
Art 3 – Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell’Associazione, e le entrate, sono costituiti dalle quote associative, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, da contributi e da ogni altra elargizione in beni e/o in denaro, ordinaria e/o straordinaria, fatta a favore dell’Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all’Associazione. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L’esercizio finanziario dell’associazione va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 4 – Soci, Diritti/Doveri
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, che abbiano raggiunto la maggiore età e che condividano gli scopi sociali e che ne facciano richiesta nei modi previsti dal presente Statuto.
I soci si dividono in:
a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo;
b) Soci Allevatori: sono tutti coloro che, avendone i requisiti e sottoscrivendo il codice etico “Allevatore SBTSCI”, aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa, previa accettazione della specifica domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
c) Soci Sostenitori: sono coloro che aderiscono all’Associazione e che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all’attività dell’Associazione;
d) Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.
Per aderire all’Associazione occorre presentare all’Associazione la domanda di ammissione debitamente compilata e firmata dal richiedente, attraverso i moduli di associazione disponibili sul sito web (www.sbtsc.it) o in alternativa durante le manifestazioni promosse dall’Associazione stessa. E’ compito del Presidente dell’Associazione o di altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda, fatto salvo per le decisioni di ammissione delle domande per Socio Allevatore che dovranno essere deliberate dal Presidente e ratificate dal Consiglio Direttivo, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. La qualifica di socio si acquisisce con la delibera del Presidente o di altra persona da lui delegata anche verbalmente, solo per i Soci Allevatori con la delibera del Consiglio Direttivo, a seguito del versamento della quota associativa e del rilascio della tessera associativa. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile. La tessera associativa, necessaria per la partecipazione alla vita dell’associazione, avrà validità dal 1° gennaio di ogni anno fino al 31 gennaio dell’anno seguente, indipendentemente dalla data di richiesta di associazione. La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell’Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. Non sono ammessi soci temporanei. L’adesione all’Associazione comporta: la piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; la facoltà di utilizzare le infrastrutture della sociali facendone uso corretto; il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; il mantenimento di rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione; l’obbligo di affiliazione allo CSEN, tramite l’Associazione SBTSCI o autonomamente, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo. Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso di quanto versato o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per morosità, per non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti, quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’Associazione, per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato.
Art. 5 – Quote Sociali
L’importo della quota associativa annuale, delle quote di iscrizione, delle quote contributive e dell’ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e per i servizi sociali vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.
Art. 6 – Assemblea/Bilanci
L’Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci. Tutti i soci in regola con le norme del presente Statuto e con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno. Ciascun socio può farsi rappresentare all’Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata che dovrà essere presentata all’Associazione. Ogni socio può ricevere un massimo di due deleghe da altri soci. È escluso il voto per corrispondenza. L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo. L’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta che lo richiede il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri. L’Assemblea è convocata con avviso pubblicato sul sito internet dell’Associazione e/o sulle pagine social dell’Associazione con almeno quindici giorni di preavviso. Inoltre, sempre con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell’Assemblea, verrà inviata la convocazione mediante email ai soli soci che abbiano rilasciato il proprio indirizzo email all’Associazione. Nell’avviso e nella convocazione sarà riportato il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, e l’ordine del giorno stabilito.
Spetta inoltre all’Assemblea:
a) Approvare i bilanci sociali;
b) Eleggere gli organi sociali;
c) Delineare il programma delle attività sociali;
d) Deliberare sulle modifiche del presente Statuto;
e) Deliberare sull’eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
f) Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza semplice con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci. Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente, o da un socio designato dal Presidente. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali dal Presidente e dal Segretario che, raccolti a libro, sono custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, disponibile per la consultazione da parte dei soci, previa richiesta inviata al Presidente, per venti giorni successivi alla sua approvazione.
Art. 7 – Consiglio Direttivo
L’associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vice-Presidente, Segretario eletti liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea tra gli Associati che dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni e pertanto, potrà compiere, in persona del suo Presidente, tutti gli atti di ordinaria amministrazione e in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni aprire C/C bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo procede a decidere l’eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto, tale decisione verrà sottoposta all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre ad approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione, all’approvazione delle domande di ammissione per i nuovi Soci Allevatori, all’esclusione degli associati, alla redazione del bilancio la redazione annuale del bilancio sociale e del rendiconto economico-finanziario. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, alla eventuale nomina di collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori, determinandone gli eventuali emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’espletamento dell’incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di morte o dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
Art. 8 – Cariche Sociali
Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, provvede a quanto si addica all’osservanza delle disposizione statutarie e della disciplina sociale e decide in ordine alla ammissione ai servizi dell’Associazione dei tesserati. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio, le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione del Consiglio nella sua prima riunione. Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando necessario. Il Segretario collabora alla gestione dell’Associazione e cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili amministrativi.
Art. 9 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea. Verificatosi lo scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentendo l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma. 190.1.662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 10) Statuto
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea dei soci.
Art. 11) Collegio Arbitrale
Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’Associazione, tra i componenti degli organi dell’Associazione sono devolute, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da designarsi tra i soci con le seguenti modalità.
Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall’assemblea straordinaria all’uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina.
I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 12) Rimandi
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili ed allo Statuto ed ai regolamenti del CONI e dell’Ente di promozione sportiva e sociale a cui affiliati.